Come meglio precisato nei precedenti articoli, l'”Art Bonus” è un incentivo fiscale introdotto in Italia nel 2014, che consente ai contribuenti di detrarre dall'IRPEF, IRES o IRAP il 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti pubblici e privati che svolgono attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. L'”Art Bonus” è stato introdotto dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". La legge è stata poi modificata e integrata dalla legge di stabilità 2016, n. 208. L'Art Bonus è una misura fiscale che consente di beneficiare di un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
A questo va aggiunto che l'opera d'arte o il monumento da restaurare o da tutelare deve essere un bene culturale di interesse storico, artistico, architettonico o archeologico, che sia tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Il bene deve essere di proprietà pubblica o essere gestito da un ente pubblico, ovvero essere di proprietà privata ma soggetto a vincolo di tutela.
LA RELAZIONE SUL BENE OGGETTO DI INTERVENTO
La relazione sul bene oggetto di intervento deve contenere le seguenti informazioni:
* Identificazione dell'opera d'arte o del monumento: denominazione, ubicazione, datazione, autore, descrizione tecnica, stato di conservazione;
* Valore storico, artistico, architettonico o archeologico del bene: rilevanza del bene per la storia, l'arte, l'architettura o l'archeologia italiana.
* Necessità del restauro o della tutela: descrizione dei danni o dei rischi che il bene corre, necessità e urgenza dell'intervento.
* Costi dell'intervento: stima dei costi necessari per il restauro o la tutela del bene.
La relazione deve essere redatta da un professionista qualificato, come un architetto, un ingegnere, un archeologo o un storico dell'arte.
LA CONVENZIONE
L'unico caso in cui la stipula della convenzione non è necessaria è per le erogazioni liberali effettuate a favore di enti pubblici che, per legge o regolamento, sono tenuti a pubblicare annualmente un programma degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di loro proprietà. In questo caso, l'erogazione liberale è considerata valida anche se non è preceduta dalla stipula di una convenzione.
È importante notare che la convenzione non è un documento vincolante per il privato, che può comunque ritirare la propria erogazione liberale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche prima dell'inizio dei lavori.
Negli altri casi è comunque necessaria la convenzione.
La convenzione tra il privato e l'ente Pubblico deve disciplinare i seguenti aspetti:
Oggetto della convenzione: individuazione dell'opera d'arte o del monumento oggetto dell'intervento, nonché dell'intervento da realizzare.
Contributo del privato: importo dell'erogazione liberale del privato, modalità di erogazione, modalità di rendicontazione.
Compiti dell'ente pubblico: realizzazione dell'intervento, gestione del bene, rendicontazione all'Agenzia delle Entrate.
La convenzione deve essere stipulata in forma scritta e deve essere registrata all'Agenzia delle Entrate.
Esempio di convenzione
tra [nome del privato] e [nome dell'ente pubblico]
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un intervento di restauro dell'opera d'arte o del monumento denominato [denominazione], ubicato in [ubicazione].
Contributo del privato
[nome del privato] si impegna a erogare all'ente pubblico la somma di [importo] Euro, a titolo di contributo per la realizzazione dell'intervento.
L'erogazione del contributo avverrà in [numero] rate mensili di [importo] euro ciascuna, a partire dal [data].
Compiti dell'ente pubblico
L'ente pubblico si impegna a realizzare l'intervento di restauro secondo le modalità e le tecniche indicate nella relazione redatta dal professionista qualificato.
L'ente pubblico si impegna inoltre a gestire il bene oggetto dell'intervento, assicurandone la conservazione e la tutela.
Rendicontazione
L'ente pubblico si impegna a redigere una rendicontazione dell'intervento, da presentare all'Agenzia delle Entrate.
Registrazione
La presente convenzione è registrata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In fede
[nome del privato]
[nome dell'ente pubblico]
La convenzione può prevedere anche altre clausole, come ad esempio la possibilità per il privato di godere di una sorta di diritto di prelazione per l'acquisto del bene oggetto dell'intervento.
La convenzione deve essere predisposta in duplice copia, una per ciascuna parte.
Dott. Alfonso Rossi