L'art. 3 comma 4 ter del TUS, prevede un importante regime agevolativo al fine di favorire il passaggio generazionale di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni. Infatti nel testo si legge che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli art. 768-bis e seguenti del C.C. a favore di discendenti, e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e azioni non sono sono soggetti all'imposta” (di successione)....”il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.....”
Il caso
Tizio e le due sorelle Livia e Mevia, quali unici eredi del defunto padre Caio, sono comproprietari - ab intestato - in parti uguali, delle azioni costituenti l'intero capitale sociale della società “DELTA”. In successione tali eredi, si sono avvalsi dell'agevolazione di cui al sopra richiamato art. 3 comma 4-ter del TUS, essendosi impegnati a mantenere “il controllo” (della società DELTA) “per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento” (giorno del decesso del papà Caio).
Comunque, prima del decorso del quinquennio dalla morte del papà Caio, tali eredi Tizio, Livia e Mevia, vorrebbero attuare una scissione parziale asimmetrica, in esito alla quale costituirebbero tre distinte società di capitali, le cui quote sarebbero detenute da uno solo degli eredi per ogni singola società e quindi
* l'intero capitale della società beneficiaria ALFA verrebbe assegnato a Livia
* l'intero capitale della società beneficiaria BETA verrebbe assegnato a Mevia
* l'intero capitale della società beneficiaria GAMMA verrebbe assegnato a Tizio
* l'intero capitale della società scissa DELTA rimarrebbe di proprietà della comunione ereditaria tra i predetti fratelli Tizio, Livia e Mevia.
La domanda
Ove venisse attuata un operazione del tipo sopra enunciato, si verificherebbe, anche solo parzialmente, la decadenza dell'agevolazione di cui all'art. 3 comma 4 ter del TUS?
A tal fine, appare opportuno evidenziare che:
- gli eredi, Tizio, Livia e Mevia, manterrebbero comunque il controllo, singolarmente sulle società beneficiarie (Livia nella società ALFA, Mevia nella società BETA e Tizio nella società GAMMA) ed insieme nella società scissa
- qualora il de cuius Caio, avesse realizzato in vita la predetta scissione, dando origine alle società di cui sopra (ALFA, BETA E GAMMA tutte da lui possedute al 100%) ed avesse disposto per testamento l'attribuzione di ogni singola società a ciascun figlio, tali attribuzioni avrebbero senz'altro beneficiato dell'agevolazione in oggetto.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, evidenzia nella sua risposta 155 del 2020,
- che il “controllo” di una società si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ossia di norma detiene più del 50% delle quote o azioni della società con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- che le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, prima del decorso di 5 anni dal trasferimento, non sono causa automatica di decadenza, (circolari 3/2008 e 18/2013)....purchè il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 primo comma n. 1) C.C..
Quindi, per non incorrere nella decadenza dell'agevolazione, è necessario che lo stesso soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione, mantenga o integri una partecipazione di controllo nella società che partecipa. Nella fattispecie di scissione parziale non proporzionale, la società DELTA verrebbe scissa con la creazione di tre società beneficiarie (ALFA, BETA e GAMMA) e tale operazione, non permetterebbe alla medesima “comunione ereditaria” (ovvero allo stesso soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione) di mantenere o integrare il controllo delle società beneficiarie, perchè ogni società beneficiaria sarebbe partecipata non dalla comunione ereditaria (soggetto beneficiario dell'agevolazione) ma ogni singolo erede e gestita autonomamente da ognuno di essi.
Quindi nella fattispecie si avrebbe un parziale scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguenza che il soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione (la comunione ereditaria composta dai tre eredi che avevano acquisito le quote sociali, in comune e pro indiviso) non avrebbe più il controllo delle società beneficiarie.
Questo comporta, che il requisito della prosecuzione dell'attività di impresa, richiesto dalla norma, non si intende assolto, con conseguente decadenza parziale dal beneficio, limitatamente alla parte di imposta sulle successioni e donazioni relativa alle quote di patrimonio netto scorporate dalla società scindenda (DELTA) e confluenti nelle tre società beneficiarie (ALFA, BETA e GAMMA), mentre continuerebbe a mantenere i benefici richiesti per la parte di imposta relativa alla quota di patrimonio netto che rimane nella Società scindenda, continuando il soggetto beneficiario (la comunione ereditaria composta da Livia, Mevia e Tizio e non già singolarmente Livia, o Mevia o Tizio) a detenere il controllo per il periodo richiesto dalla norma.
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