Una nuova normativa introdotta dal DL 18/2020, stabilisce che per qualunque tipo di società, anche se lo Statuto o l'Atto Costitutivo non prevedono la videoconferenza, è possibile considerare la videoconferenza come sistema utilizzabile. Rimarranno comunque valide le norme di cui all'art. 2370 C.C., per cui il Presidente dell'Assemblea deve accertarsi che il metodo usato per la videoconferenza sia tale da assicurare l'identità personale dei partecipanti. La domanda che ci si pone riguarda il luogo della videoconferenza. “Nulla quaestio” nell'ipotesi in cui nel luogo stabilito dalla convocazione siano presenti almeno il Presidente ed il Segretario, potendo tutti gli altri partecipare “de remoto” in videoconferenza come consentito dalla norma.
Si discute se la nuova norma ammette la possibilità che l'assemblea si tenga senza neppure la presenza del Presidente partecipante anch'egli “de remoto”. In tal caso fino a dove si ritenesse ammissibile, “il luogo”, sarà il luogo ove presente il Segretario, e tale ruolo in tali verbali è rivistito dalla figura del Notaio e quindi verosimilmente nel suo studio. In tal caso non essendo il Presidente dell'Assemblea presente, lo stesso non potrà sottoscrivere il verbale. Si ritiene che il verbale sarà ugualmente valido sottoscritto dal solo Segretario verbalizzante, in quanto l'atto che viene stilato è un atto pubblico e il notaio certifica per vero quanto avvenuto.
La normativa non sembra disciplinare invece il caso che l'intera conferenza si svolga “de remoto” pur ammettendo la possibilità che il solo segretario sia presente.
Quale sarà in tal caso il luogo della videoconferenza? Alcuni ritengono che non sia rilevante il luogo, ma anche a volerlo considerare rilevante sarà il luogo del Segretario Verbalizzante.
Questa normativa consente di evitare che la stessa assemblea possa costituire una forma di assembramento, e quindi anche per evitare forme di contagio.
Le forme di videoconferenza sono lasciate pertanto alla scelta del Presidente dell'Assemblea, il quale potrà ricorre a Skype, Zoom o ad altre forme di meeting telematico che lui ritenga sufficientemente idoneo ad accertare l'identità dei comparenti. Rimarrà comunque valido l'obbligo della convocazione magari indicando espresamente la possibilità di collegarsi in videoconferenza e specificando i codici e le password e l'orario di partecipazione.
Si ritiene che tali codici e tali password siano sostitutivi dell'indicazione di un luogo specifico della videoconferenza. Rimane comunque opportuno che la convocazione rechi la possibilità di partecipare fisicamente andando nel luogo stabilito ove presente il Segretario (verosimilmente lo studio Notarile).
Con questa nuova disciplina, il Legislatore ha cominciato ad avvicinarsi alla possibilità di un atto telematico e tale atto telematico sarà possibile anche tra soggetti ubicati non solo non nello stesso luogo del territorio Comunale, non solo non nello stesso luogo Provinciale, non nel territorio regionale, ma in tutto il territorio Italiano e finanche all'estero.
Notaio Rossi Alfonso 0734-900000