2019.04.05 – “Non perde le agevolazioni prima casa chi rivende entro 5 anni in esecuzione degli accordi di separazione” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 05 Aprile 2019 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

E' questo l'importante e recentissimo verdetto espresso dalla Corte di Cassazione (n. 7966 del 21/3/2019) dopo che un contribuente a seguito degli accordi di separazione aveva venduto la sua prima casa  prima del decorso del quinquennio vedendosi  arrivare dall'Agenzia delle Entrate  l'avviso di liquidazione della maggiore imposta. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

La vicenda si svolge in Umbria ove un Tizio, acquista una abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa.  Prima del decorso del quinquennio ed a seguito degli accordi di separazione il Tizio rivende l'immobile agevolato. Per questo motivo si vede arrivare l'avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che revocava le agevolazioni “prima casa” applicando la maggiore imposta ordinaria oltre alle sanzioni di legge. Infatti la Legge che disciplina gli acquisti con agevolazione prima casa, dispone che,  laddove un soggetto acquisti un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa e rivenda tale immobile prima del decorso del quinquennio senza acquistarne un altro (entro un anno dalla rivendita), decade automaticamente dalle agevolazioni. Ma nella fattispecie la vendita era stata fatta in esecuzione degli accordi di separazione per cui il contribuente in ossequio alla L. 74/1987 art. 19  - che dispone che gli atti stipulati in esecuzione degli accordi di separazione  siano esenti da qualsiasi imposta - riteneva non doversi applicare la norma di decadenza dalle agevolazioni. Infatti la CPT di Perugia (1 grado) accoglieva il ricorso del contribuente, ma la CTR (2 grado) a cui adiva il fisco, accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ribaltando la sentenza di primo grado. Si arrivava così davanti ai Giudici della Suprema Corte di Cassazione.

Cosa dice la Cassazione

Secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, l'Agevolazione di cui alla L. 74/1987 art. 19, (la legge che  dispone che gli atti stipulati in esecuzione degli accordi di separazione  siano esenti da qualsiasi imposta) spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio......

In …..applicazione del detto principio è stato evidenziato che in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali …... (Cass. 8104/29/3/2017; Cass. 13340 del 28/6/2016) ….Infatti la legge  74/1987 art. 19 dispone invia assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione del....matrimonio....La ratio, è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio......L'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è pertanto, meritevole di tutela.....risiedendo la propria causa (contrariamente alla circolare 27/E del 21/6/2012 dell'Agenzia delle Entrate) nello spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Il diverso orientamento della cassazione (860 del 17/1/2014) per la quale “l'agevolazione di cui alla L. 74/87 art. 19....spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi” deve ritenersi espressione dell'orientamento ormai superato.

Alfonso Rossi notaio - 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it

 

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