Il caso
Un Tizio acquistava un appartamento usufruendo delle agevolazioni prima casa. In seguito, il Tizio, frazionava detto appartamento (in 2 appartamentini). Dopo 1 anno dall'acquisto rivendeva uno dei due appartamentini (senza riacquistare altro immobile abitativo entro un anno). Dopo quattro anni, rivendeva anche il secondo appartamento. (senza riacquistare altro immobile abitativo entro un anno). L'agenzia delle Entrate inviava a questo punto l'accertamento di recupero della maggiore imposta. (Non potendo, per legge, un contribuente che ha usufruito dell'agevolazione prima casa - rivendere prima del decorso del quinquennio l'immobile agevolato senza perdere le agevolazioni, a meno che, entro un anno dalla vendita, non riacquisti un'altra abitazione, usufruendo delle medesime agevolazioni di prima casa).
Ricorreva ai Giudici il Contribuente sostenendo che l'accertamento inviato dall'Agenzia delle Entrate, fosse tardivo, in quanto era decorso il termine di anni quattro dalla prima vendita. (Avendo l'Agenzia delle Entrate per legge un periodo di tre anni per inviare l'avviso di accertamento)
Il primo grado: Tribunale di Salerno
Il Tribunale di Salerno in primo grado accoglieva le richieste del Contribuente sostenendo che l'accertamento inviato dall'Agenzia delle Entrate fosse caduto in prescrizione essendo decorso il termine di tre anni dalla vendita della prima unità immobiliare frazionata.
Il secondo grado: Tribunale di Salerno
Ricorreva a questo punto in appello l'Agenzia delle Entrate, e, la Corte di Appello di Salerno ribaltava il giudizio di primo grado sentenziando: “L'Amministrazione Finanziaria ha tempestivamente notificato l'atto di recupero della maggiore imposta entro il termine di tre anni dalla vendita della seconda unità immobiliare frazionata”.
La Cassazione
Ricorre ora in Cassazione il Contribuente. Con sentenza 1833 del 23/1/2019 la Cassazione afferma testualmente: “Non può ritenersi perfezionata con il primo atto di vendita ….la fattispecie della vendita dell'immobile a titolo oneroso con il beneficio fiscale... dal momento che il contribuente ha conservato la piena ed esclusiva proprietà della residua unità immobiliare frazionata....Pertanto correttamente la Corte di appello ha individuato il termine iniziale del termine triennale previsto dal D.P.R. 131/86 ART. 76 dalla data della seconda alienazione, perchè solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde in via definitiva il diritto all'agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto”.
Conclusioni
La Cassazione da ragione all'Agenzia delle Entrate. Il termine triennale entro cui l'Agenzia delle Entrate poteva, nella fattispecie sopra indicata, inviare un avviso di accertamento, decorreva dalla vendita del secondo appartamento, così come sentenziato dalla Corte di Appello e non dalla vendita del primo appartamento così come invece avevano stabilito i Giudici di primo grado.
Notaio Alfonso Rossi - Porto Sant'Elpidio – 0734/900000