Un Tizio acquista una abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. Prima del decorso del quinquennio trasferisce una quota del bene originariamento oggetto di acquisto agevolato. A seguito di tale rivendita parziale, l'Agenzia delle Entrate revoca totalmente le agevolazioni (non solo sulla parte alienata). Sia in primo che in secondo grado, i Giudici danno ragione all'Agenzia delle Entrate sentenziando che “il trasferimento di una quota del bene originariamente oggetto di registrazione agevolata determina la revoca dell'intero beneficio fiscale”.
Ricorre in Cassazione il contribuente.
Cosa dice la cassazione
Con sentenza 24658 del giorno 8/10/2018 i Giudici di Cassazione affermano testualmente quanto segue: l'”approdo interpretativo [secondo cui il trasferimento di una quota del bene originariamente oggetto di registrazione agevolata debba determinare la revoca dell'intero beneficio fiscale] non trova alcuna conferma nelle [disposizioni di cui alla nota 2 bis comma 4, art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 (legge sulla prima casa)]”.
“E' al fine di garantire un'esigenza di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragione fiscale, che” - continua la Cassazione - “a seguito di un trasferimento “parziale” di un bene agevolato, dovrà seguire la revoca parziale del beneficio a suo tempo applicato.”
“Tale canone di proporzionalità (fra interessi del proprietario e ragioni fiscali) può cogliersi esaminando anche altre discipline come ad esempio quella della piccola proprietà contadina nella cui legge (L.6/8/54 n. 604, art. 7 e L. 1/febb.1956 n. 53 art. 6) si enuncia quanto segue: Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto”.
Addirittura tale principio di proporzionalità trova riscontro anche nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 16/2/2006 (cfr anche circolare 19 del giorno 1/3/2001)secondo cui “il regime di favore trova applicazione con riferimento all'acquisto di una quota di abitazione” e quindi proporzionalmente a questa. Allo stesso modo deve ritenersi che la vendita di una quota o di una parte del bene agevolato, determini la decadenza per la parte di prezzo corrispondente alla proporzione di immobile ceduto e ciò in linea anche con lo Studio n. 30/205/T del 18/3/2005 del Consiglio del Notariato”.
In conclusione
Contrariamente a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate ed a quanto sentenziato dai Giudici di primo e secondo grado, la Cassazione ribalta i giudizi precedenti, dando ragione al Contribuente ed affermando che a fronte di un trasferimento parziale, dovrà necessariamente seguire una revoca parziale del beneficio a suo tempo applicato.
Notaio Alfonso Rossi - 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it