La digitalizzazione degli assegni
Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto rilevanti modifiche al Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (cd. “Legge Assegni”), in particolare riconosce piena validità giuridica alle copie informatiche degli assegni e introduce la possibilità di effettuare in modalità elettronica sia la presentazione al pagamento degli assegni nella tratta interbancaria, sia i relativi atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e dichiarazione sostitutiva di protesto).
L’immagine dell’assegno sostituisce ad ogni effetto di legge il titolo originale. Questa forte innovazione pone il sistema bancario Italiano nel panorama europeo tra i paesi all’avanguardia nel trattamento degli assegni.
Per dare attuazione alle norme di legge, le banche italiane hanno definito una nuova procedura di scambio digitale delle immagini degli assegni, la Check Image Truncation (“CIT”). Questa procedura prevede che le banche realizzino una copia informatica del titolo cartaceo, attraverso la scansione dell’assegno ricevuto dal cliente per il versamento e trasmettano alla controparte l’immagine e i dati per l’incasso.
Il trattamento digitale dell’assegno consente grandi vantaggi, per il sistema bancario e per i clienti, in termini di efficienza operativa e logistica, certezza nei tempi di esito e sicurezza.
In coerenza con il nuovo quadro normativo sono state interamente riviste le infrastrutture tecnologiche, le procedure informatiche ed i processi operativi, al fine di cogliere al meglio le opportunità in termini di semplificazione offerte dal nuovo contesto.
Decorrenza
Dal 29 gennaio 2018 le banche hanno la facoltà di aderire alla procedura CIT, mentre dal 5 marzo 2019 l’adesione sarà obbligatoria. Con l’adesione alla CIT viene in pratica dichiarata al sistema bancario la capacità di ricevere in qualità di Banca Trattaria gli assegni digitalizzati, negoziati da altre banche con le nuove modalità.
Il periodo di duality proseguirà fino al 6 luglio 2019, consentendo alle banche di continuare a negoziare e presentare gli assegni al pagamento secondo le attuali modalità di scambio: successivamente tutte le banche del sistema dovranno presentare gli assegni esclusivamente con la nuova procedura CIT.
Ambito di applicazione
Possono essere gestiti dalle banche con la nuova procedura CIT: gli assegni bancari e circolari emessi in Italia, negoziati in Italia o al di fuori del territorio della Repubblica Italiana; gli assegni di conto di clientela non residente (cosiddetti “assegni di conto estero”); gli assegni emessi all’estero e pagabili presso una Banca italiana (cosiddetti “draft”).
Giampaolo Piciotti