Il caso
Un ragazzo acquista un monolocale chiedendo ed ottenendo i benefici di prima casa. In seguito si sposa, ed avendo avuto figli, il monolocale diventa inidoneo alle esigenze familiari. Decide così di acquistare una nuova abitazione più grande, senza però rivendere piccolo monolocale. Si reca quindi dal notaio ed acquista la nuova abitazione idonea alle proprie esigenze familiari richiedendo di nuovo l'agevolazione di prima casa. L'Agenzia delle Entrate invia avviso di accertamento al contribuente richiedendo la maggiore imposta (con sanzione del 30%) non potendo – a pare dell'Agenzia - un contribuente usufruire più volte della medesima agevolazione. Ricorre il contribuente in Commissione Tributaria che gli da ragione mentre in secondo grado i Giudici premiano l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Si arriva così in Cassazione.
Cosa dice la cassazione
Con sentenza n. 14740 del 13/6/2017, la Cassazione afferma quanto segue: “la nota 2 BIS dell'art. 1, Prima Parte della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 recita: Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento” [tassazione agevolata per gli acquisti IVA] “agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso devono ricorrere le seguenti condizioni: …....c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo........”
Pertanto, continuano i Giudici, la legge, vieta espressamente che il contribuinte possa “usufruire” del beneficio cosiddetto prima casa più di una volta. Infatti la legge stabilisce che per il riconoscimento del beneficio occorra, che il richiedente non sia proprietario o non abbia diritti reali su una abitazione per cui abbia già “usufruito” dell'agevolazione. Inserendo la Nota 2 bis all'art. 1 Parte 1, Tariffa 1, allegata al D.P.R. 131 – continuano i Giudici - “il legislatore ha voluto mantenere la possibilità che il contribuente potesse in vita usufruire più volte del beneficio prima casa, soltanto subordinandolo alla condizione di non essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale...... dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione di abitazione acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con le agevolazioni.
Inoltre, conclude la Cassazione, il fatto che alla lett. c) della citata legge “non rilevi la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto, in precedenza già acquistato con il regime agevolato, è testimoniato dal riferimento che la lett. c) [l'acquirente deve dichiarare per fruire dell'agevolazione prima casa nell'atto di acquisto “di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”] – fa riferimento alla “nuda proprietà”, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo”.
Conclusioni
Continua pertanto la “querelle” sulla facoltà per il contribuente di reiterare l'acquisto con le agevolazioni prima casa dopo che lo stesso aveva già usufruito di tale agevolazione acquistando un immobile però divenuto inidoneo alle proprie esigenze familiari. Ora, la Cassazione, ritornando sui suoi passi, nega tale possibilità al contribuente. D'altra parte il criterio con cui giudicare l'ideoneità o meno di un immobile potrebbe essere così discrezionale e varia, da divenire ingestibile. Una casa potrebbe essere divenuta troppo piccola perchè è aumentata la famiglia o troppo grande perchè è diminuita, oppure inutilizzabile perchè priva di ascensore; o perchè ora troppo distante dal luogo di lavoro. Ora la Cassazione da un taglio netto a tutte queste interpretazioni soggettive della legge ripristinando la letteralità della legge, ove afferma che non può usufruire dell'agevolazione prima casa colui che ne ha già usufruito e non ha ceduto l'immobile per il quale aveva ottenuto i benefici.
Notaio Alfonso Rossi - Tel. 0734-900000