2017.04.20 – OBBLIGO DI RESIDENZA PER ENTRAMBI I CONIUGI RICHIEDENTI LA PRIMA CASA? di Alfonso Rossi

Pubblicato il 20 Aprile 2017 da admin

Alfonso Rossi - Presidente anno 2016-2017

Alfonso Rossi -

Tra le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione prima casa (per acquisto da impresa di costruzioni IVA al 4% anziché al 10% e per acquisto da privato imposta di registro al 2% anziché al 9%) vi sono tra le altre,

che il richiedente l'agevolazione, abbia la residenza nel Comune dell'abitazione acquistata ovvero vi trasferisca la residenza entro diciotto mesi dall'atto di acquisto;

che il richiedente l'agevolazione non sia titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Dinanzi a tali requisiti richiesti di legge, entrambi i coniugi richiedenti l'agevolazione prima casa, hanno l'obbligo di portare la residenza nel Comune in cui è stato acquistato l'immobile oggetto di agevolazione prima casa?

E' questo il caso preso in esame dalla Cassazione Civile, Sez. V. Tributaria di cui alla sentenza del 28/6/2016 n. 13334.

Nella fattispecie marito e moglie avevano acquistato una abitazione richiedendo entrambi i benefici di prima casa, ma il marito non aveva trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune ove ubicato l'immobile, seppur entrambi i coniugi avevano nell'atto di acquisto dichiarato voler trasferire la propria residenza nel Comune dell'immobile acquistato.

Pertanto l'Agenzia delle Entrate provvedeva ad emanare avviso di liquidazione relativamente alla quota di ½ acquista dal marito (che non aveva trasferito la residenza nel Comune ove acquistato l'immobile) recuperandogli le imposte piene rispetto a quelle agevolate liquidate in sede di stipula di atto notarile oltre alla sanzione del 30% prevista dalla Legge. Il contribuente infine ricorreva in Cassazione la quale sanciva:

Questa collegio ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale,.... il requisito della residenza va riferito alla famiglia..... per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. (Sez. 5 Sentenza 25889 del 23/12/215; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/6/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/1/2009)... ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. (Cass. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia”.

Pertanto, è ammessa la possibilità che i coniugi abbiano residenze diverse ed addirittura che uno dei due, seppur richiedente l'agevolazione prima casa unitamente all'altro coniuge non abbia la residenza nel Comune ove acquistato l'immobile con le agevolazioni prima casa.

Qualora invece nessuno dei due coniugi trasferisse la residenza nel Comune ove situato l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, in tal caso, il Fisco accerterebbe la decadenza dell'agevolazione prima casa, applicando l'imposta piena nonché le sanzioni nella misura del 30% sulla differenza tra l'imposta piena e l'imposta agevolata.

Notaio Alfonso Rossi Porto Sant'Elpidio Tel. 0734-900000 arossi@notaiorossi.it

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