Con l' entrata in vigore della legge 83/2015 recante " Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell' amministrazione giudiziaria ", il pignoramento è diventato più facile per il creditore che ha via libera di procedere anche in presenza di donazioni , trust o fondi immobiliari.
Come noto, il fondo Patrimoniale è stato da sempre lo strumento utilizzato per tutelare la casa familiare dai rischi derivanti dai debiti futuri, oggi però esso ha perso completamente le garanzie offerte in precedenza.
Infatti con le nuove disposizioni del decreto legge 83 del 27 giugno 2015 , il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni da un atto di cessione dei propri beni posto in essere dal debitore , come ad esempio una donazione, un trust o fondo patrimoniale, potrà effettuare il pignoramento senza dover ottenere dal Tribunale una sentenza che revochi l' atto di donazione o di costituzione del fondo ( la cd azione revocatoria).
Prima dell' entrata in vigore del suddetto decreto legge chi donava un bene o costituiva un fondo poteva essere soggetto ad azione revocatoria entro i cinque anni successivi alla disposizione; quindi il creditore doveva prima richiedere al Tribunale la revocatoria dell' atto e poi procedere con il pignoramento. Pertanto il creditore doveva provare che il debitore aveva agito con intento fraudolento.
Oggi non è più cosi:
prima di tutto il creditore potrà agire solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall' atto medesimo del debitore altrimenti dovrà prima agire con l' azione revocatoria. (quindi tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali e trust saranno vacillanti per un anno dal loro compimento).
Per procedere al pignoramento occorrono alcuni requisiti:
1) l' atto del debitore deve essere:
--#pregiudizievole per il creditore (il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta)
--#compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
2) il creditore deve:
--#essere munito di titolo esecutivo (sentenza, atto notarile, decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale, una cartella esattoriale ecc.)
--#aver trascritto l' atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell' atto del debitore.
In caso di donazione, l' esecuzione si attua nella forma dell' espropriazione presso terzi.
Purtroppo però questa norma consentirà al creditore di pignorare i beni immobili o mobili registrati del debitore nonostante siano stati posti all' interno del fondo patrimoniale o del Trust senza dover aspettare l' esito della revocatoria ordinaria, con notevole risparmio di tempo, nonostante il fondo costituito dai coniugi renda, di norma, impignorabili i beni ivi immessi da parte dei creditori sorti per spese non inerenti ai bisogni della famiglia.
Quindi la normativa in vigore fino al 27 giugno 2015, prevedeva che il creditore che avesse voluto agire sui beni alienati a titolo gratuito oppure conferiti al fondo patrimoniale o al trust, avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell' inefficacia dell' atto impugnato e , dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore come se quel bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
Pertanto modificando l' art. 2929 del codice civile con l' apposita sezione I bis inerente l' espropriazione di beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito, il governo ha voluto semplificare la procedura del creditore procedente rispetto agli atti a titolo gratuito del debitore finalizzati a sottrarre i propri beni all' azione esecutiva del creditore.
Cosi il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore , di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l' atto è stato trascritto.
Naturalmente , il debitore o il donatario possono proporre opposizione all' esecuzione eccependo che l' atto di conferimento del bene al fondo patrimoniale o di donazione sia precedente al sorgere del credito o che la sua trascrizione sia avvenuta più di un anno prima della trascrizione del pignoramento.
In conclusione possiamo affermare che nonostante eventuali atti di alienazione del bene a titolo gratuito(donazione) e indipendentemente da atti che comportano vincoli di indisponibilità del bene (come trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione), trascritti dal debitore dopo il sorgere del credito, il creditore può ugualmente pignorare il bene, a condizione che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione effettuata dal debitore, senza dover necessariamente procedere per la declaratoria di inefficacia dell' atto.
Il debitore e il terzo eventuale pignorato (beneficiari della donazione o del vincolo di destinazione) potranno contestare il pignoramento esclusivamente attraverso un' azione giudiziale di opposizione all' esecuzione, che avrà esito positivo se, e solo se, riusciranno a dimostrare che l' atto del debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene.
L' onere della prova viene pertanto trasferito, con questa integrazione al codice civile, dal creditore al debitore.
Alfonso Rossi