Dal 14 dicembre 2021 il notaio, attraverso apposita piattaforma telematica gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato - che consentirà la videoconferenza e sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta - sarà possibile costituire online “Società a responsabilità limitata” e “Società a Responsabilità Limitata Semplificate” aventi sede in Italia, con capitale sociale versato mediante conferimenti in denaro e potranno essere stipulate anche in presenza di un modello standard di statuto.
Tale dispozione, recepisce quanto previsto dall'art. 13-octies Dir. 14/6/2017, n. 2017/1132/UE che impone agli Stati membri, che la costituzione delle società sopra menzionate, possa essere completamente svolta online e quindi senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi al notaio.
Conferimenti in denaro
I conferimenti che i soci sono tenuti a compiere all'atto della sottoscrizione e che, secondo quanto stabilito dalla norma in commento, “possono farsi esclusivamente in denaro”. Ciò significa che i versamenti, devono essere eseguiti mediante bonifico bancario eseguito su apposito conto corrente dedicato di cui all'art. 1, comma 63 della l. 27/12/2013 n. 147.
Piattaforma telematica
La piattaforma telematica, predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, utilizza mezzi di “identificazione elettronica” ed assicura:
- a) l'accertamento dell'identità delle parti
- b) il collegamento continuo con le parti in videoconferenza,
- c) la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;
- d) il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti richiesti per la sottoscrizione dell'atto ove le parti ne siano sprovviste e quindi
- e) l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
- f) la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare della firma digitale
- g) la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.
Modello standard di statuto
E' prevista la possibilità di costituire s.r.l. e s.r.l.s con atto ricevuto in videoconferenza mediante l'utilizzo di modelli uniformi, (adottati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico). Tali modelli standard, sono redatti anche in ingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
Quale notaio?
Poichè l'art. 26 comma 2 della Legge Notarile dispone che “il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte di appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni”, dovrebbe essere competente a ricevere l'atto costitutivo di società in videoconferenza il notaio nella cui Regione ha la residenza o la sede almeno una delle parti. Ove invece tutte le parti risiedono al di fuori del territorio dello Stato, il notaio può ricevere l'atto indipendentemente dalla sopra menzionata prescrizione.
Il notaio e l'incertezza del rispetto delle fasi che precedono la stipula
Il notaio nel ricevere in videoconferenza l'atto costitutivo di s.r.l. e s.r.l.s. deve accertarsi di tutte le fasi che precedono la stipula (identificazione, accertamento della volontà, capacità giuridica, sussistenza dei poteri rappresentativi, verifica antiriciclaggio). Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se ha dubbi in merito alle garanzie di corretta esecuzione di tutte le suddette fasi.
Dott. Alfonso Rossi (notaio) 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it