2021.02.03 – Il contratto di convivenza di Alfonso Rossi

Pubblicato il 04 Febbraio 2021 da admin

Alfonso Rossi

Alfonso Rossi

La Legge 20/05/2016, n. 76 regolamenta nella sua seconda parte, l'”istituto” della convivenza. Due persone, conviventi di fatto, che siano maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela , affinità o adozione, da matrimonio o da un un unione civile,  possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (comma 50).

Il contratto di convivenza va redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, (comma 51) il quale provvederà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (comma 52).

Cosa si può scrivere in un contratto di convivenza

Il contratto di convivenza può ospitare un amplissimo contenuto, il cui unico limite è che in esso devono essere trattate questioni inerenti l'ambito dei “rapporti patrimoniali” dei conviventi e quindi può contenere  (comma 53)

  1. l'indicazione della residenza
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune (ad esempio i conviventi possono stabilire di aprire un conto corrente cointestato ove potranno versare una parte quantificata del loro stipendio al fine di sopperire alle necessità quotidiane della convivenza), e quindi con facoltà di stabilire in che misura partecipare al lavoro casalingo;
  3. i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza potendo essere definito il regime patrimoniale della convivenza (si può scegliere il regime di comunione dei beni o separazione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con atto sottoscritto innanzi ad un notaio o un avvocato);
  4. le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza così da evitare rivendicazioni e discussioni al verificarsi della situazione;
  5. la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno;
  6. le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto).
  7. In un contratto i conviventi possono anche scegliere il regime della comunione dei benie così come avviene nel matrimonio tutti i beni acquistati in costanza di convivenza sono di proprietà comune mentre, ovviamente restano esclusi i beni ricevuti da ciascun convivente per donazione o successione o quelli a carattere personale come ad esempio quelli necessari all'esercizio della professione.
  8. Altro aspetto particolarmente importante è che l'art. 230 ter C.C., (introdotto dall'art.1, comma 46, L. 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118 - in vigore dal 5 giugno 2016) riconosce al convivente che presta la propria opera all'interno dell'impresa “spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”. Infine, un contratto di convivenza serve a regolare tutti i rapporti patrimoniali della coppia anche nel caso in cui la convivenza venisse a cessare. Pertanto se il contratto prevede  le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, il contratto, di fatto, continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

Il contratto di convivenza situazioni “particolari”

In caso di malattia o di ricovero i conviventi di fatto hanno reciproco diritto di visita ed assistenza nonchè di accedere alle informazioni personali (cartella clinica e quant'altro) presso qualunque organizzazione o struttura sanitaria pubblica o privata (negli stessi termini con cui avrebbe diritto un coniuge). Infine se due conviventi si lasciano, chi dei due dovesse trovarsi in difficoltà economiche può chiedere gli alimenti all'altro. E' quanto stabilito da una sentenza del Tribunale di Milano.

Notaio Alfonso Rossi - Tel. 0734-900000 - arossi@notaiorossi.it

 

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