Un contribuente proprietario di un appartamento al piano secondo (acquistato con le agevolazioni prima casa) nonché di un appartamento al piano terzo sulla stessa palazzina (acquistato senza agevolazioni prima casa) ora è in procinto di acquistare un ulteriore appartamento al piano terzo attiguo all'altro di sua proprietà e sovrastante quello del piano secondo. Chiede pertanto se nell'acquisto di quest'ultimo appartamento (al piano terzo) possa usufruire dell'agevolazione prima casa, dando atto di impegnarsi a fondere catastalmente tutti e tre gli appartamenti acquistati ed acquistandi in una unica unità abitativa.
Inoltre, nell'ambito di questo tema, ci si chiede se è possibile usufruire delle agevolazioni di prima casa anche per l'acquisto del garage contiguo.
Nel rispondere al quesito l'Agenzia delle Entrate cita la propria Circolare 38/E del 12/8/2005 punto 3.4 (pagg. 16 e 17) e le sue risoluzioni del 4/9/2009 n. 142 e del 7/9/2010 n. 31 ed afferma che sulla base dei principi già affermati “l'amministrazione ritiene che l'agevolazione prima casa debba essere riconisciuta anche nel caso di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti preposseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano ed un altro sottostante, ubicato al piano secondo. Non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento.” il tutto comunque a condizione che l'acquirente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9. (vedi risoluzione 154/E del 19/12/2017)
Inoltre in relazione alla possibilità di poter acquistare un garage contiguo con le stesse agevolazioni di prima casa, l'Agenzia delle Entrate ritiene che ciò non sia possibile. A sostegno delle proprie tesi cita il comma 3 dell'art. 1 della Tariffa che prevede che “Le agevolazioni [prima casa] spettano per l'acquisto.... delle pertinenze dell'immobile [C/2, C/6 e C/7]... limitatamente ad una per ciascuna categoria.....”.
Secondo l'agenzia delle Entrate la locuzione “limitatamente ad una per ciascuna categoria” circoscrive la portata dell'agevolazione con riferimento ad una sola pertinenza e non già anche alla pertinenza contigua seppure l'acquirente si impegni a fonderla con la pertinenza preposseduta.
Pertanto in conclusione l'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di acquistare tre appartamenti contigui tutti con l'agevolazione prima casa (ferma restando la necessità che questi vengano fusi di fatto e catastalmente e non assumano post fusione la categoria catastale A/1, A/8 ed A/9) ma non riconosce la stessa opzione alle pertinenze contigue.
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