Tra gli italiani sembra tornata la volontà di investire nel mattone. A favorire questa ripresa c'è senz'altro la forte discesa dei prezzi delle case e la maggiore volontà delle banche a concedere mutui a tassi attualmente ai minimi storici.
A dare un ulteriore aiuto, a questa ripresa, è arrivato anche un provvedimento temporaneo del Governo che consente di usufruire di particolari agevolazioni ove entro il 31/12/2016 vengano stipulati atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abitativi di nuova costruzione di classe “A” o “B” (immobili a risparmio energetico) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) venduti da “imprese costruttrici” a privati. Infatti l'art. 1, comma 56 della legge 28/12/2015 n. 208 (cosiddetta legge di stabilità 2016) sancisce la possibilità in capo alla persona fisica di detrarre (in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi) nella dichiarazione dei redditi il 50% dell'IVA applicata al fabbricato oggetto di acquisto.
Sono diversi i presupposti che devono essere rispettati per poter beneficiare di tale agevolazione:
--Requisiti soggettivi
La cessione deve essere effettuata da “Impresa costruttrice” che ha effettivamente costruito l'immobile oggetto di cessione (pertanto in tale nozione di “impresa costruttrice” vengono escluse le società immobiliari e secondo una interpretazione ristretta dell'Agenzia delle Entrate anche le “imprese ristrutturatrici”) mentre sono ricomprese all'”interno” di questo termine le imprese che hanno realizzato l'immobile abitativo sia “direttamente” che “indirettamente” ovvero appaltando la costruzione ad altre società appaltanti.
L'acquirente che potrà fruire di tale agevolazione dovrà essere una persona fisica (e pertanto sono escluse dal beneficio, le società di capitali ed in generale gli enti assoggettati ad IRES) mentre sembrerebbe comunque spettare tale agevolazione anche in capo a soci di società di persone ove l'acquisto sia effettuato entro l'anno 2016 da società di persone partecipate da persone fisiche;
--Requisiti dell'immobile
Caratteristiche di lusso indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente. Infatti la detrazione del 50% dell'IVA è circoscritta alle “unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B” ed è questo l'unico vincolo che pone la legge. Sembrerebbe realistica la possibilità infine di poter usufruire dell'agevolazione anche per il privato che già in possesso dell'abitazione principale nell'anno 2016 acquistasse con atto separato, da “Impresa Costruttrice” una o più pertinenze (anche della medesima categoria catastale) purchè queste siano legate all'abitazione principale da vincolo di pertinenzialità;
--Requisiti temporali: il principio di cassa
Al fine di usufruire delle Agevolazioni l'atto di acquisto dovrà essere rogato entro il 31 dicembre 2016. (A titolo esplicativo non potranno essere portati in detrazione gli acconti IVA pagati dall'acquirente nell'anno 2016 se l'atto di compravendita venisse stipulato ad esempio nell'anno 2017 ovvero sarà possibile fruire della detrazione con riferimento alle somme versate ai fini IVA nel solo anno 2016 - ove il rogito risultasse stipulato in detto anno - mentre risulterebbero indetraibili gli importi versati ai fini IVA negli anni precedenti o successivi al 2016). Infatti il comma 56 in rassegna prevede che l'acquirente può considerare in detrazione il 50% “dell'importo corrispondente per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31/12/2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale.....”
Dott. Alfonso Rossi Notaio