Con la legge 23 novembre 2011 n. 22, la Regione Marche ha introdotto nel territorio il concetto di perequazione urbanistica e territoriale. L’istituto della perquazione attualmente manca di una disciplina legislativa unitaria su base , nazionale, ma esiste già da tempo in moltissime leggi urbanistiche regionali ed è applicato d numerosi piani regolatori generali. Una delle prime regioni ad applicare questo nuovo concetto è stata l’Emilia Romagna, che ha fatto un po’ da apripista nel concepire nuovi piani regolatori generali basati su una matrice molto flessibile che riesca a far camminare l’urbanistica allo stesso passo delle mutazioni territoriali dovute all’economia o ad altri fattori influenti. Questo evita sostanzialmente che un piano regolatore sia già vecchio nel momento in cui viene approvato rapportandolo alle tempistiche che occorrono dalla fase di concepimento dello stesso alla sua approvazione. Un piano urbanistico perequativo si ha quando ricorrono fondamentalmente i seguenti elementi: -attribuzione omogenea dei diritti edificatori tra i vari proprietari a prescindere delle possibilità edificatorie dell’area; -possibilità di trasferire i diritti edificatori da un’area all’altra. Tipologicamente la perequazione può essere: -estesa, se interessa il piano regolatore generale o parti molto ampie dello stesso; -di comparto, se limitato ad ambiti più ristretti, come ad esempio singole zone di espansione. A ben vedere il concetto di perequazione di comparto, sebbene non nominato in maniera specifica, è stato sempre applicato all’interno dei piani attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati) affinché tutti i proprietari godessero degli stessi vantaggi edificatori, indipendentemente dalla particolare destinazione che la propria area assumeva all’interno del piano. Questo per effetto dell’incidenza di tutta la superficie territoriale alla formazione della volumetria massima ammissibile. Della perequazione si è occupato anche il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato recentemente. La perequazione prevista è di ampia scala e persegue l’equa ripartizione, fra i Comuni della Provincia, dei benefici e degli oneri derivanti dalla concentrazione degli insediamenti e dalla realizzazione di infrastrutture, affinché si eviti il diffondersi di interventi comportanti sprechi di suolo. Il ruolo della Provincia è quello di favorire e coordinare un fondo di compensazione, finanziato dalla Provincia, e dagli enti locali a seguito della realizzazione di importanti interventi urbanistici, che va ripartito di volta in volta a seguito di Accordo di Pianificazione nell’ambito della gestione intercomunale degli interventi. Uno dei primi esempi di applicazione della perequazione verrà a breve attivato dal Comune di Porto S. Elpidio, il quale si impegnerà a versare nel fondo una quota derivante da un importante intervento urbanistico, al fine di attuare l’efficentamento energetico o/e il miglioramento sismico di alcune scuole dell’interno. Un altro concetto introdotto dalla Regione Marche, attraverso la legge che si è già citata, è quello della compensazione. Essa è rivolta a tutti colori i cui terreni sono interessati da destinazioni pubbliche che comportano l’applicazione di un vincolo espropriativo (verde, scuole, strade ecc) e consente di permutare il valore dell’area con volumetrie edilizie da poter traslare in altre proprietà con conseguente cessione gratuita del bene oggetto di destinazione pubblica. Questi sono i primi piccoli passi che si stanno attuando in attesa di una più ampia riforma della normativa urbanistica impostata nel 1942 su base nazionale e nel 1992 su base regionale. Giulia Catani