L'art. 2285 c.c. introduce una deroga al principio generale secondo cui il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, riconoscendo al socio la facoltà di recedere dalla società al verificarsi di determinati casi espressamente previsti. Il diritto di recesso del socio non può essere escluso o condizionato da parte di clausole del contratto sociale, neppure all'unanimità dei consensi. E' possibile recedere dalla società quando: - la società è contratta a tempo indeterminato; - si verifica una giusta causa. L'art. 2285 c.c. consente ai soci, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, di convenire l’inserimento nel contratto sociale ulteriori fattispecie che legittimano il diritto di recesso. In tal caso è bene che i motivi siano specificamente circostanziati, infatti anche se lecito è sconsigliabile, per evitare dissidi nell'interpretazione e concreta applicazione della clausola, prevedere il recesso per qualsiasi motivo, utilizzando una formula troppo generica. L'assenza di una definizione legislativa di giusta causa presenta non pochi problemi all'interprete. I soci, al fine di prevenire controversie sull'idoneità della causa stessa a giustificare il recesso, possono, mediante l'inserimento di un’apposita clausola nell'atto costitutivo, prevedere ipotesi specifiche di recesso dalla società per giusta causa. Un'elencazione siffatta contenuta nel contratto sociale tuttavia deve essere considerata puramente indicativa ma non esaustiva delle possibilità di recesso. Nel contratto sociale è possibile inserire altresì clausole volte a regolare modalità e termini diversi rispetto a quelli previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di recesso da parte del singolo socio, come ad esempio la durata del termine di preavviso, nonché gli aspetti della liquidazione della partecipazione del recedente. A differenza di quanto previsto per le società di capitali, nell'ambito delle società di persone non esistono disposizioni circa le modalità di comunicazione del recesso da parte del socio. Il socio, salva diversa previsione del contratto sociale, può manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione rilasciata nel corso di un’assemblea, ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o ancora mediante la notifica di un atto giudiziale. Il Notaio consiglia: considerato che il recesso del socio comporta una modifica soggettiva del contratto sociale e posto che ai sensi dell’art. 2252 c.c. il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non diversamente convenuto, si ritiene opportuno che l'atto costitutivo contenga la previsione della facoltà di recesso con delibera a maggioranza (e non all'unanimità) dei soci, ovvero anche in via unilaterale se richiesto dai soci ed inoltre si consiglia, qualora si addivenga al recesso, di stipularlo in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata autenticata (nel caso in cui i patti sociali nulla prevedano, con il consenso unanime di tutti i soci, ovvero se i patti sociali lo consentono, come sopra consigliato, con il solo quorum necessario e se unilaterale con il solo consenso del recedente). Si ritiene comunque che l'atto di recesso debba contenere quantomeno le sole modifiche conseguenziali al recesso avvenuto.
RECESSO. Ciascun socio può recedere dalla società, oltre che per giusta causa, con un preavviso di almeno tre mesi, al verificarsi delle seguenti circostanze:
Perdita d'esercizio superiore ad € x;
esistenza di protesti di assegni bancari o vaglia postali a carico di altri soci;
reiterata violazione da parte del socio-amministratore dell'obbligo di rendere conto della gestione sociale e dell'andamento economico della società.
gravi irregolarità nelle tenuta delle scritture contabili da parte di altro socio amministratore;
malattia di un socio che non gli consenta più di proseguire gli affari della società;
impedimento al socio alla consultazione dei documenti amministrativi e contabili;
Può altresì recedere il socio dissenziente in caso di modifiche essenziali al contratto di società deliberate a maggioranza. Il socio recedente deve convocare gli altri soci da parte davanti ad un notaio, con invito da inviarsi mediante raccomandata a r. almeno X giorni prima della data fissata. In caso di assenza di uno o più soci, il socio interessato potrà comunque recedere dalla società mediante semplice dichiarazione unilaterale spedita a tutti i soci a mezzo raccomandata. Al socio recedente dovrà essere liquidata la quota di partecipazione secondo il valore di mercato della stessa al momento del recesso, determinato ... La liquidazione deve effettuarsi entro e non oltre sei mesi/un anno dal recesso stesso.
Alfonso Rossi