2012.08.27 – ” Nuove interpretazioni della normativa testamentaria ad opera della cassazione” di Alfonso Rossi

Pubblicato il 27 Agosto 2012 da admin

Alfonso Rossi

Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione tradizionale relativa alla cosiddetta "rappresentazione" testamentaria. Cos'è la cosiddetta "rappresentazione"? Si tratta di una figura giuridica per cui qualora ad una eredità venga chiamato un erede che sia premorto o rinunzi o non possa accettare in suo luogo subentrino automaticamente i propri discendenti. Questo tipo di istituto si applica solo ai figli dei figli e ai figli dei fratelli, e fu previsto in origine solo per le successioni non testamentarie. Il problema era se questa normativa fosse applicabile anche alle successioni testamentarie. L'articolo del codice che va esaminato è il 468 del Codice Civile. Qual'è il caso? Un signore che chiamiamo Michele muore nel 1990 costui aveva disposto della sua eredità con un testamento pubblico a favore dei propri figli, nonchè a favore di un nipote figlio di una figlia premorta) che chiameremo Michelino. Tale Michelino era morto prima dell'apertura della successione. L'argomento trattato dalla Cassazione è se il diritto di "rappresentazione" di cui all'art. 468 c.c. sussiste anche in presenza di successione testamentaria. La Cassazione in questa recente sentenza ha ritenuto che l'art. 468 c.c., interpretato alla luce dell'art. 469 c.c., è applicabile necessariamente solo in materia di uccessione non testamentaria, cioè la norma dell'art. 468 c.c. serve a tutelare soltanto la famiglia in senso ampio (ma non comporta la detta norma una interpretazione implicita di una volontà testamentaria). L'art. 468 c.c. infatti impone il limite che è applicabile solo in presenza di figli dei figli o figli di fratelli del defunto. Quindi non risulta applicabile in presenza di figli di chiamati che abbiano altri rapporti di parentela ad esempio i figli di nipoti o i figli di cugini. Nel caso di specie il chiamato era il figlio di una figlia e giuridicamente nella successione non testamentaria sarebbe stata consentita in caso di sua premorienza l'applicazione della "rappresentazione" ai suoi figli. L'orientamento della Corte di Cassazione in passato consentiva di applicare la "rappresentazione" anche in materia testamentaria e anche agli eredi chiamati come tali dal testamento che erano figli dei figli o figli dei fratelli in modo tale da arrivare ai loro successivi discendenti. Ora, nel caso di specie il chiamato all'eredità è pur sempre il figlio di una figlia ma è chiamato in via testamentaria. Se fosse stato chiamato "ex lege" l'istituto della "rappresentazione" sarebbe stato applicabile. Quindi la Cassazione si esprime affermando che la normativa non consente l'estensione della "rappresentazione" qualora il rappresentato sia un soggetto diverso dal figlio del fratello/della sorella ma solo in presenza di successione testamentaria (in quella legale invece sarebbe stata applicabile). L'art. 468 c.c. ha una valenza diversa a seconda se l'eredità è regolata dalla successione legale o dalla successione testamentaria. Nella successione legale, in caso di premorienza del figlio di una figlia è consentito far subentrare i suoi figli, nella successione testamentaria no. Quindi secondo questa interpretazione innovativa della Cassazione la "rappresentazione" non può operare in materia testamentaria qualora la persona a cui ci si vuole sostituire non è un figlio o un fratello del defunto ma come nel caso de quo soltanto un figlio di una figlia premorta (e per di più trattavasi di figlia naturale). Quindi si può dire che questa sentenza modifica l'interpretazione che finora era stata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la figura della "rappresentazione". Infatti finora si individuava nella "rappresentazione" l'individuazione di una volontà presunta del de cuius invece la Cassazione con questa recente sentenza ci vuole dire che la "rappresentazione" tutela la figura della famiglia legittima allargata in generale, nei limiti "legali" che l'art. 468 c.c. stabilisce e non oltre quei limiti. Quindi la "ratio" della "rappresentazione" secondo questa sentenza della Cassazione non può essere individuata nella tutela della famiglia del successore ma solo di quella della famiglia del defunto. La Cassazione individua ciò dalla lettera del testo dell'art. 468 c.c. come fosse una valutazione discrezionale del legislatore il quale quindi secondo il testo della norma avrebbe distinto tra la successione "ex lege" dove la "rappresentazione" opera in via più ampia (e quindi anche a tutela della famiglia del successore) da quella testamentaria per la quale invece la tutela è legata solo alla famiglia legittima del de cuius. La Cassazione a ulteriore sostegno della modifica apportata all'interpretazione del testo dell'art. 468 c.c. sostiene che il de cuius avendo visto premorirgli un nipote avrebbe potuto modificare tranquillamente il testamento tenuto conto che l'effetto legale non avrebbe operato. Non avendolo fatto si presume che non voleva tale estensione di efficacia a favore degli eredi del nipote premorto. Quello che va valutato è che la Cassazione con questa Sentenza ha stabilito che la "rappresentazione" è una figura giuridica di carattere "eccezionale" e che quindi deroga la normativa generale, consentendo con l'art. 468 l'estensione degli effetti dell'eredità anche agli eredi del chiamato, pertanto poichè è una figura "eccezionale" non può estendersi oltre i casi che testualmente vengono richiamati dall'art. 468 c.c. e quindi non può estendersi al caso in cui il chiamato (per quanto figlio di una figlia) non sia nè figlio o fratello del de cuius. Quindi la Cassazione interpreta l'art. 468 c.c. come norma di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi ivi menzionati e che quindi non può operare per la chiamata diretta (e può avvenire ciò solo con testamento) di un figlio di una figlia. L'articolo quindi per quanto consente discendenze illimitate in termini di linea retta tuttavia ha un limite "soggettivo" circa la figura del "rappresentato" che è solo quella (figlio o fratello) che fissa la norma stessa. Il tutto si inquadra appunto nell'individuazione dello scopo della normativa ossia nella protezione della famiglia legittima quale individuata nel testo normativo per quanto allargata. Quello che è importante osservare è che questa Sentenza della Cassazione ci viene a dire che l'istituto di cui all'art. 468 c.c. non può essere considerato una forma di "conversione" della volontà del testatore (ossia una interpretazione "legale" della volontà del testatore) quindi questa norma non può essere intesa come se la legge dicesse che se il testatore avesse saputo che il nipote fosse premorto avrebbe nominato in suo luogo i suoi eredi ma al contrario. Quindi non è una norma basata sulla finzione legale della volontà del testatore, ma su una semplice vocazione indiretta dei suoi successori e solo in presenza degli stretti limiti della legge. La figura della "vocazione indiretta" che sostiene la Cassazione in questa Sentenza è stata studiata e promossa soprattutto da un grande autore del passato e precisamente dal "Pugliatti". La figura della "finzione" negata dalla Cassazione invece era stata promossa da un altro grande autore del passato che fu il "Barassi". Questa Sentenza della Cassazione quindi si inquadra nell'ambito di quella tendenza della Cassazione a favore del cosiddetto "diritto positivo", che è una interpretazione strettamente più testuale dei testi normativi, un orientamento che di recente nella Cassazione sta prendendo piede.

Alfonso Rossi

 

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