2012.07.25 – Riordino delle Province – PROVINCIA DI FERMO – Approvato all’unanimità dal Marche il documento presentato da Cesetti e dai sindaci Branbatti, Giacinti e Gualtieri

Pubblicato il 25 Luglio 2012 da admin

Testo del documento presentato dal Presidente Fabrizio Cesetti, dai Sindaci Nella Brambatti, Francesco Giacinti e Romina Gualtieri (componenti del Fermano del CAL Marche), approvato integralmente ed all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali in data odierna.

REGIONE MARCHE - CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio delle Autonomie Locali

VISTO l’art. 17 D.L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

APPRESO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione assunta in data 20/07/2012, ha deciso i criteri per il riordino delle Province, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.L. 6/7/2012 n. 95, statuendo che le Province sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Kmq.; b) popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

RITENUTO che il suddetto art. 17 D.L. 95/2012 contrasta con disposizioni della Costituzione quali: 1)     l’art. 5, il quale statuisce, tra l’altro, che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali…”; 2)     l’art. 114, comma 1, che individua nelle Province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica con pari dignità costituzionale delle Regioni e dello Stato, oltreché dei Comuni e delle Città Metropolitane; 3)     l’art. 133, che attribuisce in maniera inequivocabile ai Comuni l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, sentite le Regioni interessate;

CONSIDERATO, inoltre, il c. 2 dell’art. 17 del decreto-legge n. 95/2012, in esame, il quale  attribuisce al Governo, e per esso al Consiglio dei Ministri, la facoltà di deliberare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, i criteri per la riduzione delle Province e l’accorpamento di esse, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce ad un atto legislativo d’iniziativa governativa la determinazione della soppressione e accorpamento delle Province, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti dallo stesso Governo, il tutto in violazione del disposto del richiamato art. 133 della Costituzione. La norma in questione si sostanzia in una vera e propria “delega in bianco” conferita al Governo, peraltro con provvedimento d’urgenza immediatamente in vigore, per la soppressione e l’accorpamento di province, in assenza di qualsiasi criterio direttivo capace di orientare le decisioni del Governo, in manifesta violazione del principio fondamentale sancito dall’art. 76 della Costituzione (L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti);

CONSIDERATO, infine, che i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle Province omettono di rispettare una omogeneità economica e culturale dei territori;

RITENUTO che: la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge ex art. 127, comma 2° Cost., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni del D.L. 95/2012; la Regione è legittimata a proporre l’impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali delle Province. Più volte si è pronunciata la Corte Costituzionale nel senso di ammettere censure relative a compressione di sfere di attribuzione provinciale o degli altri enti locali istituiti dall’art. 114 della Cost., da cui derivi una compressione dei poteri delle Regioni; non può essere revocato in dubbio che sussista tale vizio nella fattispecie di che trattasi laddove la “compressione” coincide con la “abolizione” stessa delle Province; visto che la Legge Regionale 10/4/2007 n. 4, all’art. 11, comma 7, statuisce che “Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell’autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 134 della Costituzione”; Tanto premesso,

CHIEDE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 7,  Legge Regionale 10/4/2007 n. 4, che il Presidente della Giunta Regionale delle Marche promuova la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione, previa sospensiva all’esecuzione, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 17 D.L. 95/2012 per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 76 della Costituzione. Fermo, 25 Luglio 2012

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