La società semplice è generalmente utilizzata per le attività agricole, infatti, come noto, tali società possono svolgere l'attività agricola, artigianale e quella delle professioni intellettuali, mentre è loro precluso lo svolgimento dell'attività commerciale. Tuttavia, negli ultimi tempi stanno emergendo utilizzi diversi di tale modello societario, quale ad esempio il godimento diretto o indiretto di beni immobili, purché non organizzato con altri elementi tale da configurare attività commerciale. Inoltre, la società semplice deve svolgere un'attività che preveda il reinvestimento di quanto prodotto dagli immobili gestiti non essendo consentito il mero godimento dell'immobile. Attività che dovrà essere necessariamente inserita nell'oggetto sociale. In quest'ottica assumono notevole rilievo le agevolazioni fiscali previste dall'art. 7 della legge 984/77 in favore delle società forestali, soprattutto alla luce della recente Circolare n. 55 del 22 novembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate. La norma in commento prevede che le cooperative e le società forestali godano del beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti; b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il Miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali; c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni; d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere; e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente; f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime; g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi. In relazione al beneficio previsto alla lett. b) di tale articolo, alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate prendendo le mosse dallart. 10, comma 7, della medesima legge secondo cui i proprietari e i possessori di terreni rimboschiti o migliorati devono compiere operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base a un piano di coltura e di conservazione, hanno ritenuto in passato, che il beneficio del pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa fosse condizionato all'effettivo incremento dell'efficienza dell'azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, da realizzarsi mediante effettivi interventi di forestazione sul fondo acquisito, così come progettati e individuati dal piano di coltura e conservazione redatto ai sensi del citato articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione negando un legame tra le due norme, le stesse si prefiggono finalità propedeutiche diverse. In particolare la Corte di Cassazione con ordinanza 13 maggio 2009 n. 11169, ha affermato che in materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7 della Legge 984 del 1977 è “l'idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione”. A distanza di solo un mese la stessa Corte con la sent. n. 13656 del 12 giugno 2009, ha ritenuto erronea la revoca dei benefici del versamento della tassa di registro e ipotecaria in misura fissa per le società e cooperative forestali, laddove non vi sia stata esecuzione del piano di coltura entro il triennio dalla stipula del rogito notarile di acquisto del terreno. Sulla scia delle pronunce della giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 55 del 22 novembre 2010 ha aderito all'orientamento espresso dai giudici di Piazza Cavour. In definitiva, il riconoscimento della misura fissa dei tributi datto non è correlato alla sussistenza del piano di coltura di cui all'art. 10, ma è subordinato esclusivamente allidoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad aumentare “ lefficienza dellazienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”. Il beneficio in parola può essere escluso solo nel caso in cui il fondo sui cui insiste il terreno oggetto della compravendita sia situato al di sopra del limite degli alberi ovvero in presenza di particolari condizioni del suolo che rende impossibile la coltivazione erbacea o arborea, ma solo vegetazione spontanea. Gli atti cui la norma fa riferimento devono essere posti in essere da cooperative ovvero da società forestali. Con riferimento alle società forestali, mentre non assume alcuna rilevanza la natura se personale o capitalistica, è requisito imprescindibile la durata della società non inferiore a 18 anni, e ciò per levidente motivo che solo in un arco temporale abbastanza lungo è possibile valorizzare lidoneità dei fondi rustici acquistati ai fini del miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali o comunque la funzionalità degli immobili conferiti a servizio dellattività silviforestale. Nel regime agevolato rientra ogni tipo di conferimento immobiliare, nonché gli acquisti in proprietà di fondi rustici comprensivi di fabbricati purché siano posti a servizio del terreno o dei soggetti che utilizzano il terreno per la coltivazione forestale. In conclusione, in caso di costituzione di società semplice con oggetto sociale lo svolgimento di attività agricola, i soci possono valutare la possibilità di inserire altresì lo scopo agricolo forestale, potendo in questo caso beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 944/77. ...il Notaio consiglia: qualora i clienti abbiano l'idea di costituire una società agricola, valutare se consigliare loro di ricorrere ai benefici delle cosiddette "società agroforestali". Alfonso Rossi